Art. 15. Piani per insediamenti produttivi 1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'Art. 6: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP da parte di unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, anche mediante realizzazione di opere infrastrutturali. I piani devono essere affidati alla gestione associata e destinati al servizio dell'intero territorio, mediante delega dei comuni o deliberazione dell'ente associativo con la quale sono stabiliti i criteri e le modalita' di assegnazione delle aree attrezzate»; b) dopo il comma 2 dell'Art. 6 e' inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, agli interventi di cui alla lettera a) e' destinato almeno il 60 per cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.».