Art. 15.
                  Piani per insediamenti produttivi
    1.  Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per
l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'Art. 6:
      a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
      «a)  per  la  trasformazione  in  senso sovracomunale di PIP da
parte  di unioni di comuni e delle comunita' montane e di altre forme
di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le
previsioni  del  piano degli ambiti ottimali di cui all'Art. 2, anche
mediante  realizzazione  di  opere  infrastrutturali.  I piani devono
essere  affidati  alla  gestione  associata  e  destinati al servizio
dell'intero  territorio,  mediante  delega dei comuni o deliberazione
dell'ente  associativo  con  la  quale  sono stabiliti i criteri e le
modalita' di assegnazione delle aree attrezzate»;
      b) dopo il comma 2 dell'Art. 6 e' inserito il seguente:
      «2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti,
agli  interventi di cui alla lettera a) e' destinato almeno il 60 per
cento delle somme stanziate per la realizzazione di PIP.».