Art. 16.
                   Interventi socio-assistenziali
    1.  Nei  programmi  regionali  per la ripartizione di risorse fra
comuni  per  l'esercizio  di  funzioni  e  di servizi sociali ed alla
persona,  nonche'  per  la  realizzazione  di progetti o di strutture
inerenti  le  medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e
vantaggi  per  le  gestioni realizzate in forma associata in coerenza
con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.