Art. 16. Interventi socio-assistenziali 1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di servizi sociali ed alla persona, nonche' per la realizzazione di progetti o di strutture inerenti le medesime funzioni e servizi, sono assicurati benefici e vantaggi per le gestioni realizzate in forma associata in coerenza con le indicazioni del Piano di riordino degli ambiti territoriali.