Art. 18.
                        Musei di enti locali
    1.  I  contributi  agli enti locali di cui all'Art. 3 della legge
regionale  7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti
locali),  sono concessi ad unioni di comuni e delle comunita' montane
e  di  altre  forme  di  gestione associata i cui ambiti territoriali
siano  coerenti  con le previsioni del piano degli ambiti ottimali di
cui  all'Art.  2,  nella misura massima dell'80 per cento della spesa
ammissibile.   I   contributi   possono  essere  destinati  sia  alla
realizzazione  o trasformazione di edifici, sia all'ampliamento ed al
riattamento e alla dotazione di attrezzature di musei.
    2.  Per  la  realizzazione  dei lavori di ricerca, sistemazione e
conservazione  previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n.
1   del  1958  e'  assicurata  priorita'  agli  interventi  e  lavori
realizzati  da  unioni  di  comuni  e  comunita'  montane  o da altre
gestioni  in forma associata indicate dal Piano regionale di riordino
degli ambiti territoriali.
    3.  Sono  finanziati  prioritariamente  gli  interventi  utili ad
estendere  la  fruibilita'  del  museo  o  dei beni inserendoli in un
itinerario turistico culturale in collegamento con altri musei o beni
culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche
presenti nei territori dei comuni associati.