Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993 1. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi. 2. Nel comma 2-bis dell'Art. 1, introdotto dall'Art. 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse le parole «alle comunita' montane il 4 per cento», nel secondo alinea «alle comunita' montane lo 0,5 per cento». 3. Il comma 3 dell'Art. 2 e' abrogato. 4. Nel comma 1 dell'Art. 7-bis, introdotto dall'Art. 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: «e dalle unioni di comuni di cui all'Art. 26 della medesima legge.». 5. Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.