Art. 19.
            Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
    1.  Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse
finanziarie  al  sistema  delle  autonomie  locali) sono apportate le
modifiche previste dai seguenti commi.
    2.  Nel  comma 2-bis  dell'Art.  1, introdotto dall'Art. 75 della
legge  regionale 7 aprile 1995, n. 6, nel primo alinea sono soppresse
le parole «alle comunita' montane il 4 per cento», nel secondo alinea
«alle comunita' montane lo 0,5 per cento».
    3. Il comma 3 dell'Art. 2 e' abrogato.
    4.  Nel  comma 1  dell'Art.  7-bis, introdotto dall'Art. 20 della
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono soppresse le parole: «e
dalle unioni di comuni di cui all'Art. 26 della medesima legge.».
    5.  Le modifiche ed abrogazioni disposte dal presente articolo si
applicano a decorrere dai trasferimenti per l'anno 2006.