Art. 26. Applicabilita' delle norme 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 marzo 2006 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2006.