Art. 26.
                     Applicabilita' delle norme
    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano dalla data
di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 9 marzo 2006
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 febbraio 2006.