Art. 13.
Sostegno alla solidarieta', alle adozioni e all'affidamento familiare

    1.  La  Regione  interviene  con  progetti  propri  e partecipa a
progetti    internazionali,    europei,    statali,   interregionali,
promuovendo  la  cooperazione  tra  i  soggetti che operano nel campo
dell'adozione  internazionale e della protezione dei minori nei Paesi
stranieri,  al  fine  di  consentire  la  permanenza  del  minore  in
difficolta' nella famiglia di origine.
    2.  Al  fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in
situazione  di  abbandono  e  la  tutela  del diritto dei minori alla
famiglia,  la  Regione,  in conformita' a quanto previsto dalla legge
31 dicembre  1998,  n.  476 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
per  la  tutela  dei  minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio  1983,  n.  184,  in  tema di adozione di minori stranieri),
fornisce  assistenza  e sostegno alle famiglie che intendono adottare
un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
    3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione:
      a) sostiene   l'attivita'   dei   consultori   familiari  e  in
particolare  delle  equipe  dedicate  alle adozioni, anche attraverso
l'emanazione di apposite linee guida operative;
      b) sostiene  le  famiglie nelle spese derivanti dalle procedure
di adozione internazionale;
      c) promuove   la   definizione   di   protocolli   operativi  e
convenzioni  tra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di
collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
      d) promuove   la   definizione   di   protocolli   operativi  e
convenzioni  tra  servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento
dei  minori  nelle  famiglie  e nel contesto sociale, nonche' ai fini
della prevenzione dei fallimenti adottivi.
    4.  Al  fine  di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori
italiani  e  stranieri  in situazione di difficolta' o di abbandono e
tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:
      a) sostiene l'attivita' dei consultori familiari e di tutti gli
altri  enti  interessati  in  merito  agli adempimenti previsti dalle
vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;
      b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di eta'
superiore  ai  12  anni o con handicap accertato ai sensi dell'Art. 4
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate), in
attuazione  a  quanto  previsto  dall'Art. 6, comma 8, della legge n.
184/1983 e successive modifiche;
      c) sostiene   e   promuove   l'affidamento   familiare,   anche
attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.
    5.  Gli  interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di
cui  al  comma 4,  lettere b) e c), sono erogati dal servizio sociale
dei comuni.
    6. Con regolamento regionale sono determinati:
      a) i  criteri  per  la  ripartizione  tra  gli enti gestori del
Servizio sociale dei comuni delle risorse destinate alle finalita' di
cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);
      b) la  misura,  le  modalita' e i criteri per la concessione da
parte del Servizio sociale dei comuni dei benefici di cui al comma 3,
lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).