Art. 13. Sostegno alla solidarieta', alle adozioni e all'affidamento familiare 1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficolta' nella famiglia di origine. 2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformita' a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione: a) sostiene l'attivita' dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative; b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale; c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonche' ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi. 4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficolta' o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione: a) sostiene l'attivita' dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani; b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di eta' superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'Art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'Art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983 e successive modifiche; c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida. 5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal servizio sociale dei comuni. 6. Con regolamento regionale sono determinati: a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni delle risorse destinate alle finalita' di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c); b) la misura, le modalita' e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).