Art. 14. Comunita' digitale per i giovani 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e gli informagiovani, attiva un portale per i giovani per consentire un facile e rapido accesso ai siti e alle banche dati di interesse giovanile e in particolare ai siti delle varie organizzazioni giovanili che potranno essere ospitati nel portale. Il portale per i giovani svolge anche la funzione di informazione delle deliberazioni del forum regionale dei giovani e dei forum provinciali e locali, e di conoscenza delle iniziative nazionali ed europee che riguardano il mondo giovanile. 2. La Regione mette a disposizione strumenti per la creazione di una comunita' digitale in cui i giovani sono protagonisti della comunicazione, attraverso l'uso di uno spazio gratuito.