Art. 14.
                  Comunita' digitale per i giovani

    1.  La  Regione,  in  collaborazione  con  gli  enti locali e gli
informagiovani,  attiva  un  portale  per i giovani per consentire un
facile  e  rapido  accesso  ai  siti  e alle banche dati di interesse
giovanile  e  in  particolare  ai  siti  delle  varie  organizzazioni
giovanili  che potranno essere ospitati nel portale. Il portale per i
giovani  svolge anche la funzione di informazione delle deliberazioni
del  forum  regionale dei giovani e dei forum provinciali e locali, e
di conoscenza delle iniziative nazionali ed europee che riguardano il
mondo giovanile.
    2.  La Regione mette a disposizione strumenti per la creazione di
una  comunita'  digitale  in  cui  i  giovani sono protagonisti della
comunicazione, attraverso l'uso di uno spazio gratuito.