Art. 18. Informagiovani 1. La Regione favorisce la creazione e sostiene la qualificazione degli Informagiovani dislocati nel territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici e privati con questi convenzionati, che svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e di raccolta di dati sulla condizione giovanile, nonche' di centro servizi per i giovani. 2. La Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e il loro coordinamento, e favorisce il loro collegamento con i centri di aggregazione giovanile. 3. La Regione sostiene la connessione degli Informagiovani con il portale dei giovani. 4. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che possono aderire alla rete di cui al comma 2 e beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.