Art. 18.
                           Informagiovani

    1. La Regione favorisce la creazione e sostiene la qualificazione
degli  Informagiovani  dislocati nel territorio regionale, gestiti da
soggetti  pubblici  e  privati con questi convenzionati, che svolgono
funzioni  di centro informativo plurisettoriale e di raccolta di dati
sulla condizione giovanile, nonche' di centro servizi per i giovani.
    2.  La  Regione incentiva la messa in rete degli Informagiovani e
il  loro coordinamento, e favorisce il loro collegamento con i centri
di aggregazione giovanile.
    3. La Regione sostiene la connessione degli Informagiovani con il
portale dei giovani.
    4. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle
prestazioni  erogate  dagli  Informagiovani  che possono aderire alla
rete  di  cui  al  comma 2  e beneficiare delle agevolazioni previste
dalla presente legge.