Art. 18. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attivita' sanitarie 1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con la programmazione regionale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale e' subordinato al rilascio di specifica autorizzazione. 3. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 e' richiesta altresi' per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. 4. Spetta alla giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente, definire con proprie deliberazioni: a) le tipologie di strutture che, per la complessita' delle prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 1, stabilendo le relative procedure; b) le tipologie di strutture che, per le loro caratteristiche organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 2; c) gli studi professionali che, in relazione alle attivita' sanitarie erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio di cui al comma 3; d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, provvedendo altresi' al loro periodico aggiornamento.