Art. 18.
Autorizzazione   alla   realizzazione   di   strutture  sanitarie  ed
                all'esercizio di attivita' sanitarie

   1.  La  realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento,
adattamento  o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle
tipologie  individuate  ai sensi del comma 4, lettera a) del presente
articolo,  sono  assoggettati  ad  apposita autorizzazione preventiva
alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza
con  la  programmazione  regionale, in conformita' a quanto stabilito
dall'art.  8-ter,  comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  L'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche  o private operanti sul territorio regionale e' subordinato
al rilascio di specifica autorizzazione.
   3.  L'autorizzazione  all'esercizio di cui al comma 2 e' richiesta
altresi' per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre
professioni  sanitarie,  singoli  o  associati,  ove  attrezzati  per
erogare  prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale,  ovvero procedure
diagnostiche   e  terapeutiche  di  particolare  complessita'  o  che
comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
   4.   Spetta   alla  giunta  regionale,  sentito  il  parere  della
commissione    assembleare    competente,    definire   con   proprie
deliberazioni:
   a)  le  tipologie  di  strutture  che,  per  la complessita' delle
prestazioni   erogate   o   le  loro  dimensioni,  sono  assoggettate
all'autorizzazione   di  cui  al  comma  1,  stabilendo  le  relative
procedure;
   b)  le  tipologie  di  strutture  che, per le loro caratteristiche
organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione
di cui al comma 2;
   c)  gli  studi  professionali  che,  in  relazione  alle attivita'
sanitarie  erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio
di cui al comma 3;
   d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa
necessari  per  l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e
3, provvedendo altresi' al loro periodico aggiornamento.