Art. 19. Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie 1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attivita' che si intende esercitare. 2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il dipartimento di sanita' pubblica si avvale di un'apposita commissione, di esperti, anche esterni, nominata dal direttore generale dell'Azienda USL. La commissione si esprime in ordine alle modalita' specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'art. 18, comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura uniformita' di valutazione ai fini del successivo rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanita' pubblica. 3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato, il comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del Dipartimento di sanita' pubblica, che e' tenuto ad effettuare gli accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune. 4. Il comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanita' pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il comune dispone, con le stesse modalita' ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione e' definitivo. 5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle attivita' esercitate, nonche' i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata. 6. Spetta alla giunta regionale, con una o piu' deliberazioni, definire: a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanita' pubblica ai sensi del comma 2; b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di autorizzazione del comune e la cui modifica comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del comune, individuando altresi' i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensi' una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Dipartimento di sanita' pubblica territorialmente competente.