Art. 19.
 Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie

   1.  L'autorizzazione  all'esercizio  viene  rilasciata  dal comune
competente  per  territorio,  previo  parere  tecnico,  espresso  dal
dipartimento  di  sanita'  pubblica dell'Azienda USL territorialmente
competente,   in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  previsti  per
l'attivita' che si intende esercitare.
   2.  Per  l'espressione  del  parere di cui al comma precedente, il
dipartimento   di   sanita'   pubblica   si   avvale  di  un'apposita
commissione,  di  esperti,  anche  esterni,  nominata  dal  direttore
generale  dell'Azienda  USL. La commissione si esprime in ordine alle
modalita'  specifiche  di  applicazione dei requisiti di cui all'art.
18,  comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i
requisiti  stessi  ed assicura uniformita' di valutazione ai fini del
successivo  rilascio  del parere da parte del Dipartimento di sanita'
pubblica.
   3.    All'atto    del   ricevimento   della   domanda   da   parte
dell'interessato,  il  comune  provvede  all'inoltro  della stessa al
direttore  del  Dipartimento  di  sanita'  pubblica, che e' tenuto ad
effettuare  gli  accertamenti  necessari  ed  a rilasciare il proprio
parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
del comune.
   4.  Il  comune,  preso atto del parere del Dipartimento di sanita'
pubblica,  rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni
ovvero,  qualora  sia  stata  rilevata  una parziale insussistenza di
requisiti,  notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per
adeguarsi  ad  esse.  Dopo  la  scadenza  di  tale termine, il comune
dispone,  con  le stesse modalita' ed i termini sopra individuati, un
nuovo  accertamento  e  provvede  conseguentemente  al rilascio od al
diniego    dell'autorizzazione.    Il    provvedimento   di   diniego
dell'autorizzazione e' definitivo.
   5.  L'autorizzazione  deve indicare il soggetto pubblico o privato
titolare  dell'autorizzazione,  la denominazione e l'ubicazione della
struttura  autorizzata,  la  tipologia  delle  attivita'  esercitate,
nonche'  i  titoli  necessari  per  l'espletamento  delle funzioni di
direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.
   6.  Spetta  alla  giunta  regionale, con una o piu' deliberazioni,
definire:
   a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate
ad  operare  a supporto dei Dipartimenti di sanita' pubblica ai sensi
del comma 2;
   b)   gli   elementi  che  devono  essere  contenuti  nell'atto  di
autorizzazione  del  comune e la cui modifica comporta il rilascio di
una   nuova   autorizzazione   all'esercizio  da  parte  del  comune,
individuando  altresi'  i  casi  di  variazioni  che  non  comportano
l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensi' una mera
comunicazione  da  parte  del  soggetto interessato ed una successiva
presa   d'atto   da   parte  del  Dipartimento  di  sanita'  pubblica
territorialmente competente.