Art. 20.
                          V i g i l a n z a

   1.   La   vigilanza   sull'esercizio   delle  attivita'  sanitarie
autorizzate  ai  sensi  degli  articoli  18 e 19 della presente legge
viene  assicurata  dal  Dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda
USL territorialmente competente.
   2.  Il  comune  e la regione possono disporre, dandosene reciproca
comunicazione,  controlli  e  verifiche sulle strutture e sugli studi
autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanita'
pubblica.
   3.  L'esito  dell'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza e delle
verifiche  e  dei  controlli  disposti  ai sensi dei commi 1 e 2 deve
essere,  da  parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente
notificato alla struttura interessata e comunicato al comune.
   4.  Qualora,  a  seguito  dell'esercizio  delle funzioni di cui ai
commi  1 e 2, venga accertato il venire meno di uno o piu' requisiti,
il   comune   diffida   il   legale  rappresentante  della  struttura
interessata  a  provvedere al necessario adeguamento entro il termine
stabilito   nell'atto   di   diffida.   Tale   termine   puo'  essere
eccezionalmente  prorogato,  con  atto  motivato,  una sola volta. Il
mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza,
anche  parziale,  dell'autorizzazione  e  la  conseguente sospensione
dell'attivita'.
   5.   In   caso  di  accertamento  di  gravi  carenze  che  possono
pregiudicare  la sicurezza degli assistiti, il comune provvede, anche
in  deroga  alle  procedure  del  comma  4,  all'immediata  decadenza
dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione dell'attivita'.
   6.   L'attivita',   comunque   sospesa,   puo'  essere  nuovamente
esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento
del  possesso  dei  requisiti secondo le modalita' previste dall'art.
19.