Art. 20. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'esercizio delle attivita' sanitarie autorizzate ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge viene assicurata dal Dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente. 2. Il comune e la regione possono disporre, dandosene reciproca comunicazione, controlli e verifiche sulle strutture e sugli studi autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanita' pubblica. 3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere, da parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente notificato alla struttura interessata e comunicato al comune. 4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire meno di uno o piu' requisiti, il comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche parziale, dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attivita'. 5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il comune provvede, anche in deroga alle procedure del comma 4, all'immediata decadenza dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione dell'attivita'. 6. L'attivita', comunque sospesa, puo' essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dall'art. 19.