Art. 21.
Anagrafe  delle  strutture,  degli  studi  autorizzati e dei soggetti
                             accreditati

   1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi
ai  provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente
legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda USL competente.
   2.  Le  Aziende  USL  provvedono alla costituzione di una anagrafe
aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che
deve  contenere  i  dati  necessari  all'identificazione  di ciascuna
struttura   autorizzata,   nonche'   quelli   relativi   a   tutti  i
provvedimenti che la riguardano.
   3.  Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione
istituisce   l'anagrafe   delle   strutture  sanitarie,  degli  studi
professionali  autorizzati  e  dei  soggetti  accreditati, costituita
anche  dalle  anagrafi  realizzate  presso  ciascuna  Azienda USL. La
Regione  stabilisce  i  dati  che  devono essere raccolti, nonche' le
modalita'  di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento
con  le  singole  anagrafi  delle Aziende USL. L'interconnessione tra
l'anagrafe  regionale  e  le  anagrafi  delle Aziende USL puo' essere
oggetto di apposite convenzioni.
   4. Per le finalita' di cui al comma 3, la Regione e le Aziende USL
possono  trattare,  anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati
dell'anagrafe.  La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni
di comunicazione e diffusione di tali dati.