Art. 21. Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati 1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda USL competente. 2. Le Aziende USL provvedono alla costituzione di una anagrafe aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata, nonche' quelli relativi a tutti i provvedimenti che la riguardano. 3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie, degli studi professionali autorizzati e dei soggetti accreditati, costituita anche dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda USL. La Regione stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonche' le modalita' di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le singole anagrafi delle Aziende USL. L'interconnessione tra l'anagrafe regionale e le anagrafi delle Aziende USL puo' essere oggetto di apposite convenzioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, la Regione e le Aziende USL possono trattare, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati dell'anagrafe. La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni di comunicazione e diffusione di tali dati.