Art. 22. Norma transitoria 1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) anteriormente alle modifiche apportate con la presente legge conservano validita' e ne sono fatti salvi gli effetti, sino all'approvazione dei nuovi provvedimenti della giunta regionale attuativi del presente capo. 2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 1.