Art. 22.
                          Norma transitoria

   1.  I  provvedimenti  regionali adottati in attuazione della legge
regionale  12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione
ed  accreditamento  delle  strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997)  anteriormente  alle  modifiche apportate con la presente legge
conservano  validita'  e  ne  sono  fatti  salvi  gli  effetti,  sino
all'approvazione  dei  nuovi  provvedimenti  della  giunta  regionale
attuativi del presente capo.
   2.  Le  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  e  gli  studi
professionali  in  possesso  di  autorizzazione  all'esercizio  o con
provvedimento  di  autorizzazione  in  corso  alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  continuano ad operare sulla base dei
requisiti  e  delle  procedure  stabiliti nei provvedimenti di cui al
comma 1.