Art. 27.

              Albo regionale delle cooperative sociali



   1.  E'  istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei
loro consorzi.
   2.  L'iscrizione  all'albo  di  cui  al  comma 1 e' condizione per
accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.
   3.   Le   province   provvedono   alla  gestione  dell'albo  delle
cooperative  sociali,  in  particolare  alla ricezione delle domande,
alla  verifica  dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o
la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi
analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione
europea  nonche'  delle  cooperative sociali aventi sede in Italia ma
che non operano prevalentemente in Lombardia.
   4.  L'iscrizione  all'albo regionale delle cooperative sociali che
svolgono  le  attivita'  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della
legge  8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali)
e'  condizione  per  la  stipulazione  di  convenzioni in deroga alle
ordinarie   regole   per   la   stipulazione   di  contratti  con  le
amministrazioni   pubbliche   che   operino   in   ambito  regionale.
L'iscrizione  all'albo  regionale  o  comunque  la  dimostrazione del
possesso  di  requisiti  equivalenti  produce  i medesimi effetti nei
confronti  degli  organismi  analoghi alle cooperative sociali aventi
sede  negli  Stati  dell'Unione  europea  nonche'  delle  cooperative
sociali  aventi  sede in Italia ma che non operano prevalentemente in
Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.
   5. La Regione, con il regolamento previsto dall'art. 4 della legge
regionale  n.  21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo
della  cooperazione,  di cui all'art. 3 della stessa legge regionale,
stabilisce  i  requisiti  per  l'iscrizione e la permanenza nell'albo
regionale  delle  cooperative sociali, nonche' i tempi e le modalita'
per  la  presentazione  delle  domande,  i  casi di cancellazione, le
modalita'  di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo
con le province.