Art. 27. Albo regionale delle cooperative sociali 1. E' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi. 2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale. 3. Le province provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonche' delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia. 4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) e' condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonche' delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti. 5. La Regione, con il regolamento previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalita' di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo con le province.