Art. 28.

                         Attivita' formative



   1.  La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai
propri  dipendenti,  impegnati  come soci volontari nelle cooperative
sociali, la partecipazione alle attivita' formative di cui all'art. 8
della   legge   regionale  n.  21/2003,  ai  fini  della  valutazione
dell'orario e della prestazione lavorativa.
   2.  Al  fine  della piu' ampia applicazione di quanto previsto dal
comma  1,  la  Regione  favorisce  le  iniziative promosse dagli enti
locali   che  consentono  ai  propri  dipendenti  lo  svolgimento  di
attivita'  di  socio  volontario  nelle cooperative sociali orientate
all'inserimento di soggetti svantaggiati.