Art. 28. Attivita' formative 1. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attivita' formative di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21/2003, ai fini della valutazione dell'orario e della prestazione lavorativa. 2. Al fine della piu' ampia applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attivita' di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all'inserimento di soggetti svantaggiati.