Art. 29. Azioni regionali per la qualita' dei servizi sociali 1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unita' d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attivita' svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, con le modalita' previste dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unita' d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualita' dei servizi. 3. La giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per: a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991. 4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera. 5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari. 6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi. 7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), le province svolgono anche le attivita' indicate al comma 6.