Art. 29.

        Azioni regionali per la qualita' dei servizi sociali



   1.  La  Regione, nell'attuazione della rete delle unita' d'offerta
sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attivita'
svolte  dalle  cooperative  sociali,  privilegiando  la  gestione  di
servizi   aggiudicati   in   base   all'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa,  con  le  modalita'  previste dall'art. 83, comma 1, del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
   2.  La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative
degli  enti  locali  e  degli  enti  gestori  delle  unita' d'offerta
sociosanitarie  e delle cooperative per concordare la formulazione di
bandi  pubblici,  relativi  a  gare  di affidamento della gestione di
servizi, che garantiscano la qualita' dei servizi.
   3.   La  giunta  regionale  approva  schemi  di  convenzione-tipo,
rispettivamente per:
    a)  la  gestione  di  servizi  socio-sanitari,  assistenziali  ed
educativi;
    b)  la  fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge
n. 381/1991.
   4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva
e  coordinata  dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che
concorrono  alla  realizzazione  di un servizio, con esclusione delle
mere prestazioni di manodopera.
   5.    L'iscrizione    all'albo    regionale   costituisce   titolo
preferenziale  per  la  stipulazione  di  convenzioni e contratti tra
cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio
sanitari.
   6.  La  Regione  vigila  sul rispetto dei trattamenti previsti dai
contratti  nazionali  di  lavoro  nelle  cooperative  che  gestiscono
servizi  sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei
servizi  socio  sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici
concessi.
   7.  Nell'ambito  delle funzioni conferite con la legge regionale 5
gennaio   2000,  n.  1  (riordino  del  sistema  delle  autonomie  in
Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»), le province svolgono anche le attivita' indicate
al comma 6.