Art. 10. Consiglio e Presidente provvisori 1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'Ente e' cosi' composto: a) sette rappresentanti dei Comuni e delle comunita' montane aventi i territori ricompresi nel Parco designati dalla Comunita' del Parco di cui all'art. 11; b) un rappresentante della provincia di Imperia; c) un rappresentante dalla Regione Liguria; d) due rappresentanti dell'Universita', previo assenso della stessa, esperti rispettivamente in materie naturalistico-ambientali e paesistico-ambientali, in materie socio-economiche e della cultura materiale, di cui uno designato dall'Universita' di Genova ed uno anche da altra Universita' dell'areale alpino indicata dalla provincia di Imperia; e) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni; f) il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato. 2. I componenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina, integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute. 3. Il Consiglio e' validamente costituito con la nomina della meta' piu' uno dei consiglieri. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente a tale nomina, ne convoca la prima seduta. 4. Nella prima adunanza il Consiglio prende atto della nomina dei consiglieri, provvede all'elezione del Presidente ed alla individuazione del consigliere piu' anziano di eta'. 5. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto, anche al di fuori dei propri componenti, tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale nella materia di conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio. 6. L'elezione del Presidente ha luogo con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio; in caso di mancata elezione in due votazioni successive, separate da almeno un giorno, e' eletto il candidato che alla terza votazione ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Fino alla elezione del Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, svolge le funzioni vicarie il consigliere piu' anziano di eta', come individuato dal Consiglio nella seduta di insediamento. 7. Il Consiglio ed il Presidente provvisori restano in carica fino all'insediamento del Consiglio e del Presidente nominati sulla base dello statuto approvato. Fino a tale data essi esercitano le funzioni previste dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche. 8. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento mediante un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso in cui il regolamento interno richieda la maggioranza qualificata. 9. Al Presidente ed ai consiglieri spettano i seguenti compensi: a) al Presidente spetta una indennita' complessiva mensile corrispondente a quella del sindaco di un Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti; b) ai consiglieri spetta un gettone di presenza per tutte le sedute di Consiglio cui partecipano per le quali venga redatto processo verbale, nella misura prevista per i consiglieri dei Comuni con popolazione non superiore a trentacinquemila abitanti. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n.1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni. 10. Non possono ricoprire la carica di Presidente o consigliere coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente, nelle condizioni di incandidabilita', di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dal titolo III, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.