Art. 10.
                  Consiglio e Presidente provvisori

   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge e sino
all'approvazione  dello  Statuto,  il  Consiglio  dell'Ente  e' cosi'
composto:
   a)  sette  rappresentanti  dei  Comuni  e  delle comunita' montane
aventi i territori ricompresi nel Parco designati dalla Comunita' del
Parco di cui all'art. 11;
   b) un rappresentante della provincia di Imperia;
   c) un rappresentante dalla Regione Liguria;
   d)  due  rappresentanti  dell'Universita',  previo  assenso  della
stessa, esperti rispettivamente in materie naturalistico-ambientali e
paesistico-ambientali,  in  materie  socio-economiche e della cultura
materiale,  di  cui  uno  designato dall'Universita' di Genova ed uno
anche   da   altra  Universita'  dell'areale  alpino  indicata  dalla
provincia di Imperia;
   e)   due   esperti   designati  dalle  associazioni  ambientaliste
maggiormente  rappresentative a livello provinciale, riconosciute dal
Ministero  dell'ambiente  ai  sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio
1986,  n.  349  (istituzione  del  Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale) e successive modificazioni;
   f) il Presidente del Comprensorio alpino o suo delegato.
   2.  I  componenti del Consiglio sono nominati dal Presidente della
Giunta  regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti
e  dalle  associazioni  di  cui al comma 1. Al fine di acquisire tali
designazioni  la  Regione  assegna  il  termine  di  sessanta giorni,
decorsi  i  quali  il  Presidente  della  Giunta  regionale  provvede
comunque  alla nomina, integrando le designazioni non pervenute o, in
caso  di  mancato  accordo  sulle designazioni stesse, scegliendo fra
quelle pervenute.
   3.  Il  Consiglio  e'  validamente  costituito con la nomina della
meta' piu' uno dei consiglieri. Il Presidente della Giunta regionale,
contestualmente a tale nomina, ne convoca la prima seduta.
   4.  Nella prima adunanza il Consiglio prende atto della nomina dei
consiglieri,   provvede   all'elezione   del   Presidente   ed   alla
individuazione del consigliere piu' anziano di eta'.
   5.  Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto, anche al di fuori
dei   propri  componenti,  tra  persone  in  possesso  di  comprovata
esperienza   amministrativa   o   professionale   nella   materia  di
conservazione della natura, gestione e valorizzazione del territorio.
   6.  L'elezione  del  Presidente ha luogo con il voto dei due terzi
dei  componenti  del  Consiglio;  in  caso di mancata elezione in due
votazioni  successive,  separate  da  almeno  un giorno, e' eletto il
candidato  che alla terza votazione ottiene il voto della maggioranza
assoluta  dei componenti. Fino alla elezione del Presidente e in caso
di  assenza  o  di  impedimento  di  quest'ultimo, svolge le funzioni
vicarie  il  consigliere  piu'  anziano di eta', come individuato dal
Consiglio nella seduta di insediamento.
   7. Il Consiglio ed il Presidente provvisori restano in carica fino
all'insediamento  del  Consiglio e del Presidente nominati sulla base
dello statuto approvato. Fino a tale data essi esercitano le funzioni
previste dalla legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche.
   8.  Il  Consiglio  disciplina il proprio funzionamento mediante un
regolamento  interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri
in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo  il  caso in cui il regolamento interno richieda la maggioranza
qualificata.
   9. Al Presidente ed ai consiglieri spettano i seguenti compensi:
   a)   al  Presidente  spetta  una  indennita'  complessiva  mensile
corrispondente a quella del sindaco di un Comune con popolazione fino
a cinquemila abitanti;
   b)  ai  consiglieri  spetta  un  gettone  di presenza per tutte le
sedute  di  Consiglio  cui  partecipano  per  le  quali venga redatto
processo  verbale, nella misura prevista per i consiglieri dei Comuni
con popolazione non superiore a trentacinquemila abitanti.
   Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978,
n.1  (rimborso  spese ai componenti di organi collegiali non elettivi
della  Regione  o  le  cui spese di funzionamento sono a carico della
stessa) e successive modificazioni.
   10.  Non  possono  ricoprire la carica di Presidente o consigliere
coloro  che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente,
nelle   condizioni  di  incandidabilita',  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'  previste  dal  titolo  III,  capo  II,  del decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267  (testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.