Art. 11. Comunita' del Parco provvisoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'approvazione dello statuto, la Comunita' del Parco e' cosi' composta: a) dal Presidente della provincia di Imperia o suo delegato; b) dai sindaci dei comuni ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati; c) dai presidenti delle comunita' montane ricadenti nel territorio del Parco o loro delegati; d) dal presidente del Comprensorio Alpino e dal presidente dell'Ambito territoriale di caccia; e) da un rappresentante locale del Corpo forestale dello Stato; f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori piu' rappresentative a livello provinciale; g) da un rappresentante del Sistema turistico locale; h) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo piu' rappresentative a livello provinciale; i) da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva piu' rappresentative a livello provinciale; l) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche; m) da un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale. 2. I componenti della Comunita' sono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1. Al fine di acquisire tali designazioni la Regione assegna il termine di sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando le designazioni non pervenute o, in caso di mancato accordo sulle designazioni stesse, scegliendo fra quelle pervenute. 3. La Comunita' del Parco e' validamente costituita con la nomina della meta' piu' uno dei componenti. 4. Il Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina della meta' piu' uno dei componenti convoca la prima seduta della Comunita' del Parco. 5. Nella prima seduta la Comunita' del Parco elegge al suo interno il Presidente, che la convoca e la presiede, ed un vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento. 6. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri. L'elezione del vice presidente avviene con le stesse modalita' e con votazione separata. 7. Alla Comunita' del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell'art. 10. 8. Alle sedute della Comunita' del Parco partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.