Art. 11.
                   Comunita' del Parco provvisoria

   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge e sino
all'approvazione  dello  statuto,  la  Comunita'  del  Parco e' cosi'
composta:
   a) dal Presidente della provincia di Imperia o suo delegato;
   b)  dai  sindaci  dei  comuni ricadenti nel territorio del Parco o
loro delegati;
   c) dai presidenti delle comunita' montane ricadenti nel territorio
del Parco o loro delegati;
   d)  dal  presidente  del  Comprensorio  Alpino  e  dal  presidente
dell'Ambito territoriale di caccia;
   e) da un rappresentante locale del Corpo forestale dello Stato;
   f) da due rappresentanti delle associazioni degli agricoltori piu'
rappresentative a livello provinciale;
   g) da un rappresentante del Sistema turistico locale;
   h)  da  un  rappresentante  tra  le  associazioni di categoria del
turismo piu' rappresentative a livello provinciale;
   i)  da un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva piu'
rappresentative a livello provinciale;
   l)   da   un   rappresentante   delle  associazioni  ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal
Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986
e successive modifiche;
   m)    da    un   rappresentante   designato   dalle   associazioni
escursionistiche operanti nel territorio provinciale.
   2. I componenti della Comunita' sono nominati dal Presidente della
Giunta  regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli enti
e  dalle  associazioni  di  cui al comma 1. Al fine di acquisire tali
designazioni  la  Regione  assegna  il  termine  di  sessanta giorni,
decorsi  i  quali  il  Presidente  della  Giunta  regionale  provvede
comunque  alla  nomina integrando le designazioni non pervenute o, in
caso  di  mancato  accordo  sulle designazioni stesse, scegliendo fra
quelle pervenute.
   3.  La Comunita' del Parco e' validamente costituita con la nomina
della meta' piu' uno dei componenti.
   4.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  contestualmente alla
nomina  della  meta'  piu' uno dei componenti convoca la prima seduta
della Comunita' del Parco.
   5. Nella prima seduta la Comunita' del Parco elegge al suo interno
il  Presidente,  che  la convoca e la presiede, ed un vice presidente
che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
   6.  L'elezione  del  Presidente  ha  luogo  a  scrutinio segreto a
maggioranza  assoluta  dei  membri.  L'elezione  del  vice presidente
avviene con le stesse modalita' e con votazione separata.
   7. Alla Comunita' del Parco si applicano le disposizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, lettera b) e 10 dell'art. 10.
   8.  Alle  sedute  della  Comunita'  del  Parco  partecipano, senza
diritto di voto, il Presidente e i componenti del Consiglio.