Art. 9.
                   Gestione provvisoria del Parco

   1.  La  provincia  di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio
provvisorio  dell'Ente  di cui all'art. 10, esercita le funzioni ed i
poteri spettanti all'Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell'art. 3
ed  e'  tenuta  a redigere la relazione annuale prevista dall'art. 29
della  legge  regionale  n. 12/1995. Per quanto concerne i profili di
natura  economico-finanziaria  e contabile, nonche' il regime fiscale
valgono le disposizioni relative agli enti locali.
   2.  La  provincia  di  Imperia,  nel periodo transitorio di cui al
comma  1,  sulla  base  di  specifiche  intese  con  gli  enti locali
ricompresi nel perimetro del parco naturale, puo' redigere ed attuare
un  programma preliminare di attivita' ed interventi anche al fine di
accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari.
   3.  La  provincia  di  Imperia  dopo  l'insediamento del Consiglio
provvisorio     dell'Ente    fornisce    il    necessario    supporto
logistico-operativo,  sulla base di apposita intesa con l'Ente Parco,
in   attesa   della   costituzione  del  primo  apparato  tecnico  ed
amministrativo dell'Ente stesso.