Art. 9. Gestione provvisoria del Parco 1. La provincia di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente di cui all'art. 10, esercita le funzioni ed i poteri spettanti all'Ente Parco delle Alpi Liguri a norma dell'art. 3 ed e' tenuta a redigere la relazione annuale prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 12/1995. Per quanto concerne i profili di natura economico-finanziaria e contabile, nonche' il regime fiscale valgono le disposizioni relative agli enti locali. 2. La provincia di Imperia, nel periodo transitorio di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con gli enti locali ricompresi nel perimetro del parco naturale, puo' redigere ed attuare un programma preliminare di attivita' ed interventi anche al fine di accedere a specifici finanziamenti regionali, statali e/o comunitari. 3. La provincia di Imperia dopo l'insediamento del Consiglio provvisorio dell'Ente fornisce il necessario supporto logistico-operativo, sulla base di apposita intesa con l'Ente Parco, in attesa della costituzione del primo apparato tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.