Art. 22. Cooperazione di livello provinciale 1. Le province promuovono la cooperazione locale con le comunita' montane e le unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge . 2. Nelle sedi di cooperazione attivate dalle province sono esaminate le questioni di interesse comune, al fine di coordinare le funzioni degli enti coinvolti e di promuovere convenzioni, accordi e intese per l'attuazione degli interventi di competenza in favore dei territori montani e lo sviluppo del decentramento amministrativo su scala locale.