Art. 22.

                 Cooperazione di livello provinciale



   1.  Le province promuovono la cooperazione locale con le comunita'
montane  e  le  unioni  di  comuni costituite ai sensi della presente
legge .
   2.  Nelle  sedi  di  cooperazione  attivate  dalle  province  sono
esaminate  le questioni di interesse comune, al fine di coordinare le
funzioni  degli enti coinvolti e di promuovere convenzioni, accordi e
intese  per l'attuazione degli interventi di competenza in favore dei
territori  montani  e lo sviluppo del decentramento amministrativo su
scala locale.