Art. 26. Casi particolari di applicazione della legge 1. Le disposizioni dell'art. 14 della presente legge costituiscono la disciplina regionale applicabile, per le parti compatibili, nel caso in cui si producano, in tutto o in parte, gli effetti di cui all'art. 2. comma 20, della legge 244/2007. All'applicazione del presente comma Si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale: il decreto puo' stabilire termini diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 14, per l'estinzione della comunita' montana entro il 31 dicembre 2009.