Art. 26.

            Casi particolari di applicazione della legge



   1. Le disposizioni dell'art. 14 della presente legge costituiscono
la  disciplina  regionale  applicabile, per le parti compatibili, nel
caso  in  cui  si  producano, in tutto o in parte, gli effetti di cui
all'art.  2.  comma  20,  della  legge 244/2007. All'applicazione del
presente  comma  Si  provvede con decreto del Presidente della Giunta
regionale:  il  decreto  puo'  stabilire  termini  diversi rispetto a
quelli  previsti  dall'articolo  14, per l'estinzione della comunita'
montana entro il 31 dicembre 2009.