Art. 31. Finanziamenti regionali 1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunita' montane attraverso: a) contributi per le spese di funzionamento e per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi ulteriori rispetto al numero minimo di cui all'art. 6; b) contributi per le spese di investimento; c) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane; d) altri finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di leggi regionali. 2. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, concede contributi all'Unione nazionale comuni comunita' ed enti della montagna (UNCEM) regionale per progetti finalizzati all'attuazione della presente legge.