Art. 31.
                       Finanziamenti regionali

   1.  La  Regione  concorre al finanziamento delle Comunita' montane
attraverso:
    a)  contributi  per  le  spese di funzionamento e per l'esercizio
associato  delle  funzioni e dei servizi ulteriori rispetto al numero
minimo di cui all'art. 6;
    b) contributi per le spese di investimento;
    c)  assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite
o delegate alle Comunita' montane;
    d)  altri  finanziamenti  previsti  da specifiche disposizioni di
leggi regionali.
   2.  La  Regione,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di bilancio,
concede  contributi  all'Unione  nazionale  comuni  comunita' ed enti
della   montagna   (UNCEM)   regionale   per   progetti   finalizzati
all'attuazione della presente legge.