Art. 32. Contributi per le spese di funzionamento e per la gestione associata delle funzioni 1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunita' montane sulla base dei seguenti criteri: a) 20 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunita' montane; b) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunita' montane; c) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunita' montana; d) 40 per cento da ripartirsi, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunita' montane che gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall'art. 6. 2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante ad una Comunita' montana ai sensi del comma 1, lettera d), risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente e' ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) ec). 3. Qualora i Comuni aderenti conferiscano alla Comunita' montana funzioni o servizi finanziati con leggi regionali di settore, la Giunta regionale puo' definire i criteri di riparto dei finanziamenti regionali al fine di incentivare la gestione associata degli stessi.