Art. 32.
Contributi  per le spese di funzionamento e per la gestione associata
                           delle funzioni

   1.  La  Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi
per  le spese di funzionamento delle Comunita' montane sulla base dei
seguenti criteri:
    a)  20  per  cento  da  ripartirsi in parti uguali tra le singole
Comunita' montane;
    b)  20  per  cento  da  ripartirsi in proporzione alla superficie
territoriale delle Comunita' montane;
    c)  20  per  cento  da ripartirsi in proporzione alla popolazione
residente nei Comuni facenti parte della Comunita' montana;
    d)  40  per  cento  da  ripartirsi,  sulla base dei criteri e del
massimale  stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunita' montane
che  gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi
dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall'art. 6.
   2.  Nel  caso  in cui la quota di fondi spettante ad una Comunita'
montana  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  d), risulti superiore al
massimale  stabilito  dalla  Giunta  regionale, la parte eccedente e'
ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) ec).
   3.  Qualora  i Comuni aderenti conferiscano alla Comunita' montana
funzioni  o  servizi  finanziati  con  leggi regionali di settore, la
Giunta regionale puo' definire i criteri di riparto dei finanziamenti
regionali al fine di incentivare la gestione associata degli stessi.