Art. 33.
               Contributi per le spese di investimento

1.  La  Giunta regionale delibera, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,  il  riparto  dei  fondi per le spese di investimento delle
Comunita' montane sulla base dei seguenti criteri:
    a)  30  per  cento  da  ripartirsi in parti uguali tra le singole
Comunita' montane;
    b)  25  per  cento  da  ripartirsi in proporzione alla superficie
territoriale delle Comunita' montane;
    c)  25  per  cento  da ripartirsi in proporzione alla popolazione
residente nei Comuni facenti parte della Comunita' Montana;
    d)  20  per  cento  da  ripartirsi,  sulla base dei criteri e del
massimale  stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunita' montane
che  gestiscono l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi
dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall'art. 6.
   2.  Nel  caso  in cui la quota di fondi spettante ad una Comunita'
montana,  ai  sensi  del  comma  1,  lettera d), risulti superiore al
massimale  stabilito  dalla  Giunta  regionale, la parte eccedente e'
ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).