Art. 16.

                         Gestore delle piste

   1.  La  funzione  di gestore della pista di discesa e' assunta dal
titolare  della  gestione, ai sensi della legge regionale n. 74/1989,
dell'impianto   di   risalita  funzionalmente  collegato  alla  pista
medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.
   2.  La  funzione  di  gestore  della pista di fondo e' assunta dal
soggetto di cui all'art. 12, comma 2, lettera f).