Art. 16. Gestore delle piste 1. La funzione di gestore della pista di discesa e' assunta dal titolare della gestione, ai sensi della legge regionale n. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate. 2. La funzione di gestore della pista di fondo e' assunta dal soggetto di cui all'art. 12, comma 2, lettera f).