Art. 17. Soggetti operanti nell'esercizio delle piste 1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti: a) il direttore delle piste; b) l'operatore di primo soccorso; c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilita' che piu' funzioni facciano capo alla medesima persona. 3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).