Art. 19. Obblighi del direttore di pista 1. Il direttore di pista: a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di cui all'art. 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) coordina la propria attivita' e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente; d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; e)indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista risulti in sicurezza ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione; f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso. 2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.