Art. 19.

                   Obblighi del direttore di pista

   1. Il direttore di pista:
    a)  promuove,  sovrintende  e dirige le attivita' di cui all'art.
18,  comma  3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza
della pista;
    b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
    c)  coordina la propria attivita' e collabora con il responsabile
del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
    d)   segnala  senza  indugio  al  gestore  la  sussistenza  delle
situazioni  che  impongono la chiusura della pista ai sensi dell'art.
18,  comma  3,  lettera  e),  provvedendovi  direttamente  in caso di
incombente pericolo;
    e)indica  al  gestore  gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria  la  cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista
risulti  in sicurezza ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g) e ne
sovrintende la realizzazione;
    f)  se  incaricato  in  tal  senso  dal  gestore  ai  sensi delle
disposizioni  di  cui  all'art.  22,  coordina e dirige gli operatori
addetti al servizio di soccorso.
   2.  I  requisiti  ed  il percorso di abilitazione del direttore di
pista  sono  disciplinati  per  mezzo di appositi provvedimenti della
Giunta regionale.