Art. 20. Mansioni degli operatori di primo soccorso 1. L'operatore di primo soccorso e' il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola localita', con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti. 2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.