Art. 20.

             Mansioni degli operatori di primo soccorso

   1.  L'operatore  di  primo  soccorso  e' il soggetto al quale sono
affidate  mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli
infortunati  sulle  piste da sci ed anche mansioni di diversa natura,
in  relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola localita',
con  particolare  riferimento alle operazioni di manutenzione e messa
in  sicurezza  delle  piste, al servizio di apertura e chiusura delle
stesse,    alla   verifica   delle   condizioni   di   sicurezza   ed
all'informazione agli utenti.
   2.  I  requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di
primo  soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti
della Giunta regionale.