Art. 21. Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento 1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici. 2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacita' e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi. 3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non puo' scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilita' di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilita' con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti. 4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione. 5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilita'. 6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati e' eseguita in modo da conservare la loro stabilita' ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.