Art. 22.

        Finalita' e caratteristiche del servizio di soccorso

   1.  Il  gestore  assicura  il  servizio di soccorso provvedendo al
recupero,  primo  intervento  e  trasporto  degli  infortunati con le
modalita'  individuate  dalla  Giunta  regionale,  di concerto con il
Servizio  di  emergenza  sanitaria  territoriale  118, la Commissione
tecnicoconsultiva  per le aree sciabili di cui all'art. 11, informata
la Commissione consiliare competente.
   2.  Il  servizio  di  soccorso  e' assicurato dal gestore mediante
proprio  personale,  ovvero  con  affidamento  del  servizio  a terzi
regolato  da  appositi  contratti  o  convenzioni.  A tale personale,
qualora  non  faccia  parte  di  enti  abilitati  o organizzazioni di
volontariato  ai sensi della legge regionale n. 29 agosto 1994, n. 38
(Valorizzazione  e  promozione  del  volontariato),  e'  applicato il
livello  previsto  dal  CCNL  del settore trasporto a fune. La figura
dell'operatore  di  primo  soccorso  e' prevista dal CCNL del settore
trasporto a fune.
   3.  Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno,  il  gestore comunica
all'ufficio  regionale  di  cui  all'art.  10,  comma  1 le modalita'
secondo  le  quali  il  servizio  e'  espletato ai sensi del comma 2,
nonche' l'organico del personale addetto.
   4.  Salvo  quanto  previsto  all'art. 17, comma 2, nel servizio di
soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione
professionale  di  operatore di primo soccorso dotati di attrezzature
ed  equipaggiamenti  idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente
con  l'espletamento  del  servizio, possono essere adibiti anche alla
manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle  piste,  al  servizio di
apertura  e  chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di
sicurezza ed all'informazione agli utenti.
   5.  La  direzione  ed  il  coordinamento  del servizio di soccorso
possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa,
ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.
   6.   Il   gestore   puo'   individuare,  nell'ambito  del  proprio
comprensorio,  uno o piu' operatori di primo soccorso, con esperienza
non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di
capo-pattuglia.
   7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale
ed  alla  protezione  civile,  i gestori delle piste, nell'ambito dei
compiti  organizzativi  e gestionali loro affidati, possono ricorrere
all'  impiego  dell'elicottero;  possono  altresi' organizzare, nelle
aree  sciabili  da essi gestite e senza oneri a carico della Regione,
un'attivita'  di  trasporto  non medicalizzato mediante l'uso di tale
mezzo.