Art. 22. Finalita' e caratteristiche del servizio di soccorso 1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalita' individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili di cui all'art. 11, informata la Commissione consiliare competente. 2. Il servizio di soccorso e' assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale n. 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), e' applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso e' prevista dal CCNL del settore trasporto a fune. 3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'art. 10, comma 1 le modalita' secondo le quali il servizio e' espletato ai sensi del comma 2, nonche' l'organico del personale addetto. 4. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti. 5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza. 6. Il gestore puo' individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o piu' operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia. 7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all' impiego dell'elicottero; possono altresi' organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attivita' di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.