Art. 23. Obblighi di delimitazione delle piste 1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilita', l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficolta'. 2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficolta' della pista e puo' essere altresi' integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. 3. Al fine di consentire una piu' agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilita', le palme poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro. 4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere. 5. La palinatura puo' essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'art. 26: a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate; b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza; c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste. 6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.