Art. 23.

                Obblighi di delimitazione delle piste

   1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite
idonea  palinatura,  realizzata e posata al fine di consentire, anche
in condizioni di scarsa visibilita', l'individuazione dei bordi della
pista e del grado di difficolta'.
   2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione
circolare,  prive  di  spigoli  del colore corrispondente al grado di
difficolta'  della  pista e puo' essere altresi' integrata con dischi
posti  ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione
o la numerazione della pista.
   3. Al fine di consentire una piu' agevole individuazione dei bordi
della  pista,  soprattutto  in  condizioni  di scarsa visibilita', le
palme poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta,
una  colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri
e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.
   4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille
metri recanti la distanza ancora da percorrere.
   5.  La  palinatura  puo' essere omessa, fatta salva l'applicazione
dell'art. 26:
    a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali,
ivi comprese le aree boscate;
    b)  nei  tratti  in  cui  siano state posizionate, lungo il bordo
della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
    c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste.
   6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata
in  modo  tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della
stagione invernale.