Art. 24. Obblighi di segnalazione sulle piste 1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse. 2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilita' e sulle caratteristiche delle piste. 3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficolta' come segue: a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non puo' superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate; b) piste di media difficolta', segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non puo' superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate; c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse. 4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficolta'. 5. Ai gestori e' consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non puo' superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate. 6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 e all'art. 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente. 7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione e' ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. 8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimita' dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo e' apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficolta' delle stesse. 9. In prossimita' degli impianti di risalita serventi le piste di discesa e' apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale e' riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficolta', l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso. 10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo e' indicato il relativo orario di apertura e chiusura. 11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista e' tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonche' all'inizio della stessa ed alle biglietterie. 12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficolta' delle piste interessate, nonche' le destinazioni raggiungibili. 13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacita' e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi. 14. La segnaletica e' realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore. 15. Nei luoghi di cui al comma 3 e' fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla legge n. 363/2003 e dal «Decalogo comportamentale dello sciatore» costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. 16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale e' consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. E' esclusa dalla predetta limitazione la pubblicita' da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.