Art. 24.

                Obblighi di segnalazione sulle piste

   1.  Le  piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita
segnaletica a cura dei gestori delle stesse.
   2.  La  segnaletica,  realizzata ai sensi del decreto del Ministro
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti  del  20  dicembre  2005
(Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate),
ha  lo  scopo  di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilita' e
sulle caratteristiche delle piste.
   3.  Le  piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di
difficolta' come segue:
    a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e
trasversale  non puo' superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi
tratti in zone non delimitate;
    b) piste di media difficolta', segnate in rosso: la loro pendenza
longitudinale  e  trasversale  non  puo' superare il 40 per cento, ad
eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
    c)  piste  difficili,  segnate in nero: la loro pendenza supera i
valori massimi delle piste rosse.
   4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono
suddivisi secondo gradi di difficolta'.
   5.  Ai  gestori  e'  consentito a scopi commerciali di indicare in
verde   le  piste  molto  facili  la  cui  pendenza  longitudinale  e
trasversale  non puo' superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi
tratti in zone non delimitate.
   6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la
Regione  autorizza  le iniziative di incremento della larghezza delle
stesse,  ove  fisicamente  possibile,  proposte  dai  soggetti di cui
all'art.  12,  comma  2  e  all'art.  16,  comma  1, ad una larghezza
ritenuta idonea e sufficiente.
   7.   La  segnaletica  deve  essere  conforme  ai  requisiti  della
normativa  di  cui  al  comma 2; per le stazioni confinanti con altre
stazioni  di  diverso  Stato  o regione e' ammesso comunque l'impiego
della   segnaletica   uniforme  a  quella  impiegata  dalla  stazione
confinante.
   8.  In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono
punti  di  accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie
ed  in prossimita' dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo
e' apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la
denominazione, il numero ed il grado di difficolta' delle stesse.
   9.  In prossimita' degli impianti di risalita serventi le piste di
discesa  e'  apposto  un  cartello  riguardante le piste servite, sul
quale  e'  riportato  il  nome  o  il numero della pista, il grado di
difficolta',  l'indicazione  dell'apertura, della chiusura e l'orario
di accesso.
   10.  In  corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo
e' indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
   11.  Gli  accessi  alle  piste chiuse, anche temporaneamente, sono
protetti,  per  l'intera  larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione
preceduto  dal  segnale  di  pericolo.  La  chiusura  della  pista e'
tempestivamente   segnalata  nella  stazione  a  valle  dell'impianto
servente nonche' all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
   12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste
sono  posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e
il   grado   di  difficolta'  delle  piste  interessate,  nonche'  le
destinazioni raggiungibili.
   13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni
del fondo o che richiedono particolari capacita' e tecniche di sciata
ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al
pubblico,  ma  sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle
stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
   14.  La  segnaletica  e' realizzata e posizionata considerando gli
effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
   15.  Nei  luoghi  di  cui  al comma 3 e' fornita agli utenti ampia
informazione  sulle  regole  di  comportamento fissate dalla legge n.
363/2003  e dal «Decalogo comportamentale dello sciatore» costituente
l'allegato  2  del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20 dicembre 2005.
   16.  Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di
tutelare  l'impatto  ambientale  e'  consentita,  su  tutte  le  aree
sciabili  comprese  le  strutture  ricettive presenti sulle piste, la
sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal
gestore.  E'  esclusa  dalla  predetta  limitazione la pubblicita' da
apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.