Art. 26.

                           Responsabilita'

   1. Fatte salve le responsabilita' del direttore della pista per le
funzioni di propria competenza, il gestore e' civilmente responsabile
della  regolarita'  e  della  sicurezza dell'esercizio della pista in
relazione alle previsioni della presente legge.
   2.  Il  gestore  non e' in alcun modo responsabile degli incidenti
che  possono  verificarsi  nei percorsi fuori pista o negli itinerari
sciistici  di  cui  all'art.  4, comma 2, lettera f), ancorche' siano
serviti  dagli  impianti  di  risalita,  ne'  durante  le  gare e gli
allenamenti,  ne'  nelle  aree attrezzate di cui all'art. 4, comma 2,
lettere c), d) e g).
   3.  La  pratica dello sci e qualsiasi attivita' allo stesso legata
effettuata  oltre  le  delimitazioni  poste  ai  bordi  delle piste e
nell'inosservanza  della segnaletica e delle disposizioni posizionate
dal gestore e' ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
   4.  In  caso  di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o
infortuni  propri  o  cagionati  a  terzi,  l'utente  rimane  l'unico
responsabile  del  sinistro  procurato  ed  ogni  onere  causato,  di
qualsiasi  natura,  anche  inerente al soccorso, resta a carico dello
stesso.
   5.  Il  gestore  non  e'  comunque  responsabile per fatti occorsi
durante l'esercizio di attivita' sciistiche o collaterali, nelle aree
sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.
   6. La responsabilita' del gestore, per quanto attiene al soccorso,
cessa  con  il  trasporto  dell'infortunato  in luogo accessibile dai
centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati
oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato
stesso o dai suoi familiari.