Art. 26. Responsabilita' 1. Fatte salve le responsabilita' del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore e' civilmente responsabile della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge. 2. Il gestore non e' in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), ancorche' siano serviti dagli impianti di risalita, ne' durante le gare e gli allenamenti, ne' nelle aree attrezzate di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) e g). 3. La pratica dello sci e qualsiasi attivita' allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore e' ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. 4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso. 5. Il gestore non e' comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attivita' sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi. 6. La responsabilita' del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.