Art. 28. Mezzi meccanici 1. Fatte salve le previsioni del presente art. , e' vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonche' sulle rimanenti aree del territorio regionale. 2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista e' chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni. 3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessita' ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. 4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione. 5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, puo' consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonche' per ragioni di servizio o altra urgente necessita'. 6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale e' consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate. 7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, e' comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'art. 4: a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari; c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonche' agli addetti del comune per motivi di servizio; d) al personale addetto agli impianti di risalita. 8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti e' rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attivita' di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione e' rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 e' autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. 9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.