Art. 29. Innevamento programmato 1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantita' necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilita' delle piste, aree e sistemi sciistici. 2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'art. 14. 3. Nei sistemi di innevamento programmato e' vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve. 4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che puo' provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento. 5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonche' a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto. 6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'art. 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).