Art. 29.

                       Innevamento programmato

   1.  Per  sistema  di  innevamento programmato si intende l'insieme
degli  impianti,  macchinari  e  attrezzature,  sia fissi che mobili,
compresi  i  fabbricati,  i  manufatti, opere e condotte di raccolta,
accumulo  e  adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e
la distribuzione della neve nelle quantita' necessarie a garantire la
sicurezza e piena fruibilita' delle piste, aree e sistemi sciistici.
   2.  I  gestori  delle  piste di sci possono realizzare sistemi per
l'innevamento  programmato  anche  attivando  il  procedimento di cui
all'art. 14.
   3.  Nei  sistemi  di  innevamento  programmato e' vietato l'uso di
catalizzatori  o  additivi inquinanti atti a favorire la germinazione
dei  fiocchi  di  neve,  l'innalzamento  o l'abbassamento crioscopico
dell'acqua e della neve.
   4.  La  gestione degli impianti di innevamento programmato compete
al gestore delle piste che puo' provvedere alla produzione della neve
programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche
durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso
al  gestore  compete  l'obbligo  di  segnalazione  agli  utenti, alla
partenza  a  monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di
innevamento.
   5.  I  gestori  degli  impianti  di  innevamento  programmato sono
responsabili  dei  danni  eventuali  recati  all'ambiente  nonche'  a
persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.
   6.  Ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di  costruire,  per la
realizzazione  di  sistemi  di  innevamento programmato si applica la
procedura  di  cui  all'art.  13, salvo che per i soggetti gestori di
aree di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).