Art. 30.

                           Sci fuori pista

   1.   I  gestori  delle  piste  di  sci  non  sono  in  alcun  modo
responsabili  degli  incidenti  che  possono verificarsi nei percorsi
fuori  pista  ancorche'  serviti  dagli  impianti  medesimi,  ne' sui
percorsi individuati all'art. 4, comma 2, lettera f).
   2.  I  soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono
tenuti  a  munirsi  di appositi sistemi elettronici di segnalazione e
ricerca,  pala  e  sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo
intervento di soccorso.