Art. 30. Sci fuori pista 1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorche' serviti dagli impianti medesimi, ne' sui percorsi individuati all'art. 4, comma 2, lettera f). 2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il freeride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.