Art. 31. Mountain-bike 1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) puo' essere impiegata anche per la discesa con la mountainbike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attivita' e denominati bike park. La gestione degli stessi puo' essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'art. 14. 2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore. 3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi. 4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountainbike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocita' e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato. 5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito e' esclusivo, il passaggio delle mountainbike e' altresi' autorizzato per attivita' di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E' altresi' consentito il transito delle mountainbike per attivita' cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalita' di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale. 6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorche' serviti dagli impianti medesimi.