Art. 10 Presidi difensivi (art. 6 e art. 12, legge regionale n. 12/2006) 1. Gli strumenti di autotutela dei quali possono essere dotati gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono: a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi; b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorita'; c) giubbetto corto antiproiettile; d) manette o fascette in uso alle forze di polizia; e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso; f) gilet con airbag per servizio motomontato. 2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 e' oggetto di accordi in sede locale, recepiti nel regolamento locale di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006. 3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli operatori con qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria e che svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 4. Le modalita' di impiego e di uso degli strumenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento nell'ambito delle attivita' formative organizzate dalla Scuola interregionale di polizia locale.