Art. 10 
                          Presidi difensivi 
           (art. 6 e art. 12, legge regionale n. 12/2006) 
    1. Gli strumenti di autotutela dei quali  possono  essere  dotati
gli operatori di polizia municipale e di polizia provinciale sono: 
      a)  distanziatore-mazzetta   di   segnalazione   in   materiale
plastico, gomma o altro materiale  sintetico,  di  peso  inferiore  a
cinquecento grammi; 
      b) spray irritante, nelle versioni che  non  sono  classificate
come armi proprie dalle competenti autorita'; 
      c) giubbetto corto antiproiettile; 
      d) manette o fascette in uso alle forze di polizia; 
      e) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso; 
      f) gilet con airbag per servizio motomontato. 
    2. L'assegnazione degli strumenti di cui al comma 1 e' oggetto di
accordi in sede locale, recepiti nel regolamento  locale  di  cui  al
comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2006. 
    3. Gli strumenti di cui al comma 1 sono assegnati agli  operatori
con qualifica di agente od ufficiale di  polizia  giudiziaria  e  che
svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 
    4. Le modalita' di impiego e di uso degli  strumenti  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c), sono oggetto di specifico addestramento
nell'ambito  delle  attivita'  formative  organizzate  dalla   Scuola
interregionale di polizia locale.