Art. 33 
Comunicazione  e  diffusione  dei  dati   contenuti   negli   elenchi
     provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettivita'. 
    1. I dati relativi  ai  soggetti  iscritti  nell'elenco  previsto
all'art. 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti  ciascuna
impresa agrituristica e fattoria didattica  presente  sul  territorio
provinciale ed in particolare: i  nominativi  o  la  denominazione  o
ragione sociale, la sede,  gli  indirizzi  anche  telematici  forniti
dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi
offerti,  i  nominativi  di  eventuali  referenti   agrituristici   e
didattici. 
    2. Per  le  finalita'  previste  dalla  presente  legge,  per  il
monitoraggio a fini statistici, per la  promozione  e  valorizzazione
del territorio e del turismo regionale, nei limiti  delle  competenze
attribuite a ciascun ente, i dati  di  cui  al  comma  1  ed  i  dati
relativi alla denuncia dei prezzi  ed  alle  rilevazioni  statistiche
riguardanti  la  consistenza  della  recettivita'  ed  il   movimento
turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunita' montane
e Comuni anche per via telematica. 
    3. Per le finalita' previste dalla presente legge, i dati di  cui
ai commi 1  e  2  possono  essere  oggetto  di  comunicazione,  anche
mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunita' montane e
Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun  ente  richiamati
nella presente legge o utilizzati  per  il  compimento  di  attivita'
istruttorie. 
    4. Per  le  finalita'  della  presente  legge,  la  Regione  puo'
istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2  che
possono essere  comunicati,  anche  mediante  interconnessione,  alle
Province, ai Comuni ed  alle  Comunita'  montane,  secondo  modalita'
d'accesso stabilite dalla Regione medesima. 
    5. Per le medesime finalita'  indicate  al  comma  2,  la  Giunta
regionale puo' diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al
comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali,  in
osservanza dei principi di necessita' e non eccedenza.