Art. 33 Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettivita'. 1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'art. 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristici e didattici. 2. Per le finalita' previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettivita' ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunita' montane e Comuni anche per via telematica. 3. Per le finalita' previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunita' montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attivita' istruttorie. 4. Per le finalita' della presente legge, la Regione puo' istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunita' montane, secondo modalita' d'accesso stabilite dalla Regione medesima. 5. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, la Giunta regionale puo' diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessita' e non eccedenza.