Art. 34 
               Disposizioni attuative e procedimentali 
    1. Le imprese agrituristiche  che  all'entrata  in  vigore  della
presente legge sono titolari di una autorizzazione  comunale  di  cui
alla legge regionale 28 giugno 1994, n.  26  (Norme  per  l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo  rurale  ed  interventi  per  la  loro
promozione.- Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n.  8),
o di una comunicazione di inizio attivita' rilasciata ai sensi  della
legge n. 96 del  2006,  non  sospesa  o  revocata  dal  Comune,  sono
iscritte  d'  ufficio  nell'  elenco  provinciale   degli   operatori
agrituristici con le tipologie di servizio ed i volumi  di  attivita'
gia' autorizzati. 
    2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i
dati  autorizzativi  e  di  rilevazione  entro  venti  giorni   dalla
richiesta  della  Provincia,  pena  l'applicazione   della   sanzione
richiamata all'art. 20, comma 9, della presente legge. 
    3.  Le   imprese   cancellate   devono   sospendere   l'attivita'
agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione  di
inizio attivita' ai sensi della presente legge. 
    4. Le  autorizzazioni  comunali  e  le  denunce/comunicazioni  di
inizio attivita' in essere all'entrata in vigore della presente legge
conservano  la  loro  validita'  e  possono  essere  modificate,   su
richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei  limiti  delle
disposizioni di cui alla presente legge. 
    5.  I  corsi  per  operatore  agrituristico  di  cui  alla  legge
regionale n. 26 del  1994  ed  i  corsi  per  operatore  di  fattoria
didattica gia' frequentati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono considerati validi per le finalita' di  cui  agli
articoli 9 e 24 della presente legge. 
    6.  Per  quanto  attiene   la   classificazione   delle   aziende
agrituristiche fino alla data di approvazione dei  criteri  da  parte
della Giunta regionale, previsti all'art. 2, comma 2, della  presente
legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
    7. Gli imprenditori  agricoli  titolari  di  fattorie  didattiche
accreditate alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del
24 ottobre 2006 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n.
29, art. 3.  Approvazione  del  programma  per  1'  orientamento  dei
consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti
d'ufficio  all'elenco  provinciale  degli   operatori   di   fattorie
didattiche. 
    8. Le fattorie didattiche gia' accreditate che non  rispettino  i
requisiti strutturali di cui all'art. 28 della presente legge  o  non
siano in possesso dei necessari requisiti  igienico-sanitari  cui  e'
assoggettato l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.  26  della
presente legge, provvedono all'adeguamento entro il  termine  massimo
di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge.