Art. 35 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
    1. La legge regionale n. 26 del 1994 ed il Regolamento  regionale
3 maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli  edifici  e
ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20,  comma  3,
della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati. 
    2. Fino all' adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli
articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad  applicarsi,  per
quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla
deliberazione della  Giunta  regionale  30  dicembre  2002,  n.  2706
recante «Legge regionale n. 26/94 - Approvazione programma  regionale
agrituristico e di  rivitalizzazione  delle  aree  rurali  -  biennio
2002/2003. Riparto  a  Comunita'  montane  risorse  esercizio  2002»,
ratificata con deliberazione del Consiglio regionale del 12  febbraio
2003 n. 456, e di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale  n.
84, del 2006.