Art. 14 Principi e finalita' 1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la tutela dell'incolumita' delle persone, la preservazione dei beni, nonche' la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilita' del territorio stesso e dei beni, nonche' dei rischi connessi.