Art. 14 
 
                        Principi e finalita' 
 
    1. La Regione  persegue  l'obiettivo  generale  di  garantire  la
tutela dell'incolumita' delle persone,  la  preservazione  dei  beni,
nonche' la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale
e culturale. 
    2. L'uso del territorio  regionale  avviene  nel  rispetto  delle
condizioni di sicurezza  idrogeologica  e  nella  considerazione  dei
limiti imposti dalla vulnerabilita' del territorio stesso e dei beni,
nonche' dei rischi connessi.