Art. 15 
 
              Classificazione del territorio regionale 
 
    1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato
mediante la classificazione del territorio in  ambiti  caratterizzati
da un diverso grado di  pericolosita'  sotto  il  profilo  geologico,
idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della  prevenzione
dei relativi rischi. 
    2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1  sono  definiti  dal
Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati: 
      a)  relazione  geologica,  geologico-tecnica  e  idraulica  che
evidenzi la compatibilita'  tra  le  previsioni  dello  strumento  di
pianificazione comunale e  le  condizioni  del  territorio  sotto  il
profilo geologico, idraulico e valanghivo; 
      b)  rappresentazioni  cartografiche  che,  quale  strumento  di
sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in
particolare le eventuali  situazioni  di  pericolo,  di  danno  e  di
alterazione dell'assetto del territorio. 
    3. Gli ambiti territoriali di cui  al  comma 1  sono  individuati
come segue: 
      a) aree sicure ai  fini  edificatori  o  infrastrutturali  che,
sulla  base  della  conoscenza   del   territorio,   all'atto   della
predisposizione dello  studio  di  cui  al  comma  2,  non  risultino
caratterizzate  da  situazioni  di  pericolosita'  sotto  il  profilo
geologico, idraulico e valanghivo; 
      b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o
infrastrutturali, possono  assumere  un  carattere  di  pericolosita'
sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo; 
      c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali  che,
sulla  base  della   conoscenza   del   territorio   all'atto   della
predisposizione  dello  studio  di  cui   al   comma   2,   risultino
caratterizzate  da  situazioni  di  pericolosita'  sotto  il  profilo
geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree
qualificate da diversi gradi di pericolosita'. 
    4. Lo studio  di  cui  al  comma  2  fa  parte  integrante  degli
elaborati  dello  strumento  di   pianificazione   comunale   ed   e'
sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per  il  settore
di propria competenza. 
    5. I Comuni  trasmettono  lo  studio  di  cui  al  comma  2  alla
struttura regionale competente in  materia  ai  fini  della  verifica
sulla  conformita'  dei  contenuti  dello  studio   alle   condizioni
geologiche, idrauliche e valanghive  del  territorio.  L'esito  della
verifica e' reso noto al Comune  interessato  entro  sessanta  giorni
dalla data di ricevimento dello studio. 
    6. I Comuni, in caso di calamita' naturale  i  cui  effetti,  per
gravita' ed estensione, impongano l'adozione di  una  variante  dello
strumento  di  pianificazione  comunale,   o   qualora   intervengano
modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del  proprio
territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione  degli  ambiti
territoriali di cui al comma 1. 
    7.  La  Regione  provvede  alla   redazione   della   cartografia
geologico-tecnica, nonche' alla pubblicazione di studi e  cartografie
di  carattere  geologico  e  geotematico  riguardanti  il  territorio
regionale.