Art. 15 Classificazione del territorio regionale 1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi. 2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati: a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilita' tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo; b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio. 3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati come segue: a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo; b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo; c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosita' sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosita'. 4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed e' sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza. 5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia ai fini della verifica sulla conformita' dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica e' reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio. 6. I Comuni, in caso di calamita' naturale i cui effetti, per gravita' ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1. 7. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonche' alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.