Art. 16 
 
                          Parere geologico 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  89  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  380/2001,  i  Comuni   adottano   lo   strumento   di
pianificazione comunale e le relative varianti  previo  rilascio,  da
parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta
giorni dalla presentazione degli elaborati di cui  al  comma  2,  del
parere geologico  volto  alla  verifica  della  compatibilita'  delle
previsioni contenute nello strumento di pianificazione  comunale  con
le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. 
    2. L'istanza di rilascio del parere geologico e' presentata  alla
struttura regionale competente in  materia,  corredata  dei  seguenti
elaborati: 
      a) lo studio di cui all'art. 15, comma 2; 
      b) lo studio di compatibilita' idraulica, redatto da un tecnico
laureato abilitato, volto a dimostrare il  rispetto,  anche  mediante
l'adozione di misure compensative, nelle previsioni  dello  strumento
di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza  idraulica,
secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare
un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della  rete  di
drenaggio  ricevente  i  deflussi  originati  dall'area  stessa,  che
comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua. 
    3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico
sono recepiti in sede di adozione dello strumento  di  pianificazione
comunale. 
    4. Nelle aree di  cui  all'art.  15,  comma  3,  lettera  a),  la
compatibilita' fra le previsioni dello  strumento  di  pianificazione
urbanistica comunale e dei piani attuativi  comunali,  nonche'  delle
relative  varianti,  con  le  condizioni  geologiche,  idrauliche   e
valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale,
e' attestata dal professionista estensore dei  relativi  progetti  di
piano, sulla base degli studi di cui al comma 2. 
    5. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere  b)  e  c),  i
Comuni adottano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale,
nonche' le relative varianti, previo parere  geologico  emesso  dalla
struttura regionale competente in materia. 
    6. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere  b)  e  c),  i
Comuni adottano i  piani  attuativi  comunali  che  interessano  aree
assoggettate  a  prescrizioni  imposte  dal  parere  geologico   gia'
espresso sullo  strumento  di  pianificazione  urbanistica  comunale,
nonche' le relative varianti, sulla base degli studi di cui al  comma
2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla
conformita' del piano attuativo alle suddette prescrizioni. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai
piani territoriali infraregionali.