Art. 17 
 
                       Provvedimenti attuativi 
 
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti: 
      a) i criteri e  le  linee  guida  per  la  classificazione  del
territorio regionale negli ambiti di cui all'art. 15, comma 1; 
      b) i contenuti della relazione geologica,  geologico-tecnica  e
idraulica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a); 
      c) i contenuti dello studio di compatibilita' idraulica di  cui
all'art. 16, comma 2, lettera b). 
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con regolamento  regionale,  previo  parere  della  competente
Commissione consiliare, e' definito il procedimento per  il  rilascio
del parere geologico di cui all'art. 16.