Art. 17 Provvedimenti attuativi 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti: a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'art. 15, comma 1; b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a); c) i contenuti dello studio di compatibilita' idraulica di cui all'art. 16, comma 2, lettera b). 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e' definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'art. 16.