Art. 19 
 
            Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 
 
    1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore  e'
consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche  e  di  uso  pubblico,
compresi i giardini, i parchi  e  le  spiagge;  in  tali  luoghi,  e'
obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora  previsto
dalle norme statali. 
    2. E' vietato l'accesso ai cani in aree  destinate  e  attrezzate
per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a  tal
fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di
divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno
delle stesse.