Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, e' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. 2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.