Art. 20 
 
                  Aree e percorsi destinati ai cani 
 
    1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge  ed
altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi
cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle
opportune attrezzature. 
    2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre
e  giocare  liberamente,  senza  guinzaglio  e  museruola,  sotto  la
sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante  o
alle strutture presenti.