Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonche' ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 3. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilita'. 4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonche' dei locali e degli uffici aperti al pubblico puo' adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.