Art. 21 
 
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali  ed  uffici
                         aperti al pubblico 
 
    1. I cani,  accompagnati  dal  proprietario  o  detentore,  hanno
accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonche' ai locali
ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 
    2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi,
locali ed uffici di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  ad  usare  sia
guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo
cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 
    3. Il  regolamento  di  cui  all'art.  41,  definisce  le  misure
generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilita'. 
    4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonche'
dei locali e degli uffici aperti al  pubblico  puo'  adottare  misure
limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.