Art. 22 
 
                           Norme igieniche 
 
    1.  Il  responsabile  deve  disporre  di  strumenti  idonei  alla
rimozione delle deiezioni del cane. 
    2. Il responsabile del cane e' tenuto a raccogliere le  deiezioni
solide degli  stessi  in  tutti  gli  spazi  pubblici.  Nel  caso  di
deiezioni  all'interno  di  locali,  il  responsabile  del  cane   ha
l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.