Art. 22 Norme igieniche 1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane. 2. Il responsabile del cane e' tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.