Art. 7 
 
       Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 
       recante «Riordinamento delle organizzazioni turistiche» 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 23  della  legge  provinciale  18  agosto
1992, n. 33, e' cosi' sostituito: 
    «3. L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano  e  l'Azienda  di
cura,  soggiorno  e  turismo   di   Merano,   dotate   di   autonomia
amministrativa, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico  con
potesta' statutaria e regolamentare e sono sottoposte al controllo  e
alla vigilanza della Giunta provinciale. Lo statuto viene  deliberato
dal rispettivo consiglio d'amministrazione con una maggioranza di due
terzi dei componenti alla prima e seconda seduta e con la maggioranza
assoluta dalla terza seduta  in  poi.  Lo  statuto  cosi'  deliberato
necessita dell'approvazione da parte della  Giunta  provinciale.  Gli
organi della rispettiva azienda sono il presidente, il  consiglio  di
amministrazione  e  il  collegio  dei  revisori.  Il   consiglio   di
amministrazione e il collegio dei  revisori  vengono  nominati  dalla
Giunta provinciale, venendo proposti due terzi dei rispettivi  membri
dal  comune  sede  dell'azienda  e  dalle  categorie  corrispondenti.
L'ammontare massimo delle indennita' del consiglio di amministrazione
e del collegio dei revisori viene fissato dalla Giunta provinciale.». 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto
1992, n. 33, sono inseriti i seguenti commi 3-bis,  3-ter,  3-quater,
3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies e 3-nonies: 
    «3-bis.  La  Giunta  provinciale   esercita   il   controllo   di
legittimita' sulle seguenti delibere: 
      a) i regolamenti e le loro modifiche; 
      b) il  bilancio  preventivo  con  programma  di  attivita',  le
variazioni di bilancio ed i conti consuntivi; 
      c) il regolamento sul personale e la pianta organica; 
      d)  gli  acquisti,  le  alienazioni  e  le  locazioni  di  beni
immobili. 
    3-ter. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio,  la  rispettiva
azienda  deve  approvare  il   relativo   bilancio   preventivo   per
l'esercizio seguente  e  inviarlo  alla  Giunta  provinciale  per  il
controllo di legittimita', corredato del programma dell'attivita'  da
svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, la rispettiva azienda  approva  il  relativo  conto  consuntivo
dell'esercizio precedente e lo trasmette alla Giunta provinciale  per
il controllo di legittimita', corredato delle relazioni del consiglio
di amministrazione  e  del  collegio  dei  revisori.  Il  presidente,
qualora preveda che il bilancio non possa diventare  esecutivo  entro
il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutivita' entro  tale
termine, chiede al consiglio di amministrazione l'autorizzazione alla
gestione  del  bilancio  con  riferimento  a  quello   dell'esercizio
scaduto, limitatamente ad un massimo  di  tre  mesi  ed  ai  relativi
dodicesimi. 
    3-quater. Le deliberazioni del consiglio  nelle  materie  di  cui
alle lettere a), b), c) e d) diventano esecutive, qualora  la  Giunta
provinciale, alla quale devono essere inviate entro  quindici  giorni
dalla data della deliberazione, nel termine di  trenta  giorni  dalla
ricezione  delle  stesse  non  abbia  adottato  un  provvedimento  di
annullamento,  dandone,  entro  il  medesimo  termine,  comunicazione
all'ente interessato. Il termine e' sospeso per una  sola  volta  se,
prima della sua scadenza, il Presidente della Provincia o l'assessore
competente chieda chiarimenti o  elementi  integrativi  di'  giudizio
all'ente deliberante. In tal  caso,  il  termine  per  l'annullamento
riprende  a  decorrere  dal  momento  della  ricezione   degli   atti
richiesti. Le deliberazioni decadono, qualora l'ente  non  ottemperi,
entro trenta giorni  dal  ricevimento,  alla  richiesta  di  elementi
integrativi di giudizio. 
    3-quinquies.  La  Giunta  provinciale  puo'   indicare   all'ente
interessato  le  modificazioni  da  apportare  alle  risultanze   del
rendiconto della gestione, con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo  di  trenta  giorni.  Nel  caso  di  mancata  adozione  delle
modificazioni  entro  detto   termine   o   di   annullamento   della
deliberazione di adozione del  rendiconto  della  gestione  da  parte
della  giunta  provinciale,  questa  provvede  alla  nomina   di   un
commissario per la redazione del conto stesso. 
    3-sexies. La Giunta provinciale  puo',  inoltre,  procedere  allo
scioglimento del consiglio di amministrazione e  alla  nomina  di  un
commissario   per   accertate   gravi   deficienze    amministrative,
persistenti inadempienze o per altre  irregolarita'  non  compatibili
con il normale funzionamento dell'azienda. In questi casi il  rinnovo
del consiglio e' effettuato entro il termine di tre mesi. 
    3-septies.  Alla   struttura   dirigenziale   ed   ai   dirigenti
dell'Azienda di soggiorno e turismo  di  Bolzano  e  dell'Azienda  di
cura, soggiorno e  turismo  di  Merano  sono  applicate,  per  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche. La nomina di  un  dirigente  per
ente  puo'  essere  conferita   anche   ad   una   persona   estranea
all'amministrazione, fatte salve le altre condizioni di cui  all'art.
14, comma 2, della  legge  provinciale  23  aprile  1992,  n.  10,  e
successive modifiche. 
    3-octies. Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell'entrata
in  vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3-septies   sono
confermati. 
    3-nonies. Le aziende gia'  istituite  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  conservano  il  riconoscimento  e  la
denominazione loro attribuita. Il nuovo statuto deve essere approvato
entro il termine perentorio di sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.  Trascorso  tale  termine,  agli  organi
nominati vengono applicati gli articoli  33,  34  e  35  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».